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Assegno Unico Universale

L’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) è un beneficio economico erogato su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, in base alla situazione familiare e al reddito ISEE. In assenza di un Indicatore in corso di validità, si riceve l’importo minimo spettante per ciascun figlio.

APPROFONDIMENTO

Assegno Unico Universale

Dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico , accolta e in corso di validità, beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda. I dati della domanda, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto, che procederà a liquidare il beneficio in continuità. Solo chi richiede l’assegno per la prima volta dovrà presentare domanda, mentre chi deve segnalare variazioni potrà aggiornare l’istanza in essere.

Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dell’ ISEE per poter usufruire dell’importo completo.

Da marzo, l’importo sarà determinato in base all’Isee 2023 ovvero, in mancanza di Isee 2023, l’assegno sarà calcolato con riferimento ai valori minimi previsti dalla norma, salvo conguaglio con tutti gli arretrati in caso di presentazione dell’Isee entro il 30 giugno

C’è tempo infatti fino al 28 di febbraio per inviare la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) all’Inps e ottenere l’aggiornamento dell’indicatore, altrimenti a partire dalla mensilità di marzo verrà erogata solamente la quota minima di 50 euro per ciascun figlio. 

La stessa scadenza di fine febbraio deve essere rispettata anche dai  nuclei a cui gli importi vengono riconosciuti insieme al reddito di cittadinanza, per cui il rinnovo dell’Isee si rende doppiamente necessario per mantenere entrambi gli aiuti. 

I richiedenti dovranno tuttavia comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN , maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.

Per la quantificazione dell’Assegno unico permane, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare la nuova DSU per il 2023, per rinnovare l’ ISEE . In assenza di una nuova DSU , correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.

Potranno invece presentare la domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva.

Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno 2023 – l’Assegno unico è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

  

Tutte le domande trasmesse entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo. Il diritto si conserva in ogni caso fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Nel caso di nuovi nati, la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita e l’assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza. E’ una prestazione erogata dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne fanno richiesta; spetta a tutti i genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, dipendenti, autonomi e pensionati) senza vincoli di reddito; ha un importo commisurato all’ISEE (senza il quale si ottiene l’importo minimo per ciascun figlio).

Importi spettanti:

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano varie maggiorazioni per:

ogni figlio successivo al secondo;

famiglie numerose;

figli con disabilità;

madri di età inferiore ai 21 anni;

nuclei familiari con due percettori di reddito;

maggiorazione temporanea per nuclei con ISEE entro i 25.000 euro.

L’assegno spetta in misura ridotta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.

Requisiti

Per ottenere l’Assegno unico sono necessari requisiti di cittadinanza (italiana o UE), residenza (anche fiscale) e soggiorno. Per il resto, la domanda richiede l’autocertificazione delle seguenti informazioni:

composizione del nucleo familiare e numero di figli;

luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;

IBAN di un c/c bancario o postale

 

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