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PATRONATO

Indennità maternità

 Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza. In presenza di determinate condizioni l’astensione dal lavoro spetta al padre.

APPROFONDIMENTO

L’indennità per astensione obbligatoria è un trattamento economico, sostitutivo della retribuzione, che viene riconosciuta alle lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza e puerperio o per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno.

A CHI SPETTA:

  • alle lavoratrici / lavoratori dipendenti, compresi quelli comunitari o extracomunitari;
  • alle lavoratrici / lavoratori autonomi ( es. artigiane/i e commercianti);
  • alle lavoratrici / lavoratori domestiche (colf e badanti);
  • alle lavoratrici/lavoratori agricole/i;
  • alle lavoratrici / lavoratori iscritti alla gestione separata che non siano iscritte/i ad altra forma di previdenza, non titolari di pensioni e che versino, dal 1° gennaio 2008, l’aliquota del 24,72%;
  • al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice, in casi particolari.

L’importo dell’indennità di maternità per le lavoratrici/lavoratori dipendenti è pari all’ 80% della retribuzione media giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro. Le lavoratrici madri ricevono l’indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, e cioè:

  • nei due mesi precedenti la data presunta del parto;
  • nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

Le lavoratrici dipendenti, le lavoratrici a progetto, le lavoratrici domestiche possono, dietro certificazione medica, ritardare di un mese l’assenza dal lavoro prima della nascita, prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.

LA DOMANDA:

  •  le lavoratrici dipendenti, domestiche e operaie agricole devono presentare la domanda sia alla sede Inps competente per residenza sia al datore di lavoro;
  •  le lavoratrici parasubordinate devono presentare la domanda prima dell’inizio del congedo di maternità sia alla sede Inps competente per residenza sia al datore di lavoro;
  •  le lavoratrici autonome devono presentare la domanda dopo il parto, e solo alla sede Inps competente per residenza.
  • Chi paga
    Per le lavoratrici dipendenti e parasubordinate l’indennità è pagata dal datore di lavoro che viene poi rimborsato dall’INPS con il conguaglio dei contributi. Per le lavoratrici autonome, domestiche e operaie agricole il pagamento è effettuato direttamente dal’Inps.
    Assegno di maternità dello Stato
    E’una prestazione che spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo’, per ogni figlio nato, adottato, o in affidamento preadottivo. L’assegno spetta alla madre che:
  • abbia un rapporto di lavoro in essere e una qualsiasi forma di tutela per la maternità e abbia almeno 3 mesi di contribuzione (da lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo) nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti a nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento), a che non abbia raggiunto i requisiti per l’indennità di maternità o risulti di importo inferiore all’assegno (in questo caso spetta la differenza);
  • si sia dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di
    contribuzione (da lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo) nel periodo compreso  fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
  • precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell’;Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi (come subordinata, parasubordinata o autonoma), purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore in famiglia non siano trascorsi più di nove mesi.

L’assegno è erogato dallo Stato tramite l’INPS in un’unica soluzione. La domanda per l’assegno deve essere presentata all’INPS entro 6 mesi dalla nascita o dall’adozione o dall’affidamento preadottivo. Se l’INPS accoglie la domanda, dopo i dovuti accertamenti, il beneficiario ha diritto a ricevere l’assegno entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Chi richiede l’assegno di maternità dello Stato non ha diritto all’assegno concesso dai comuni.

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