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PATRONATO

Congedo parentale

 Il Congedo Parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro di un genitore per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

APPROFONDIMENTO

LAVORATORI DIPENDENTI

Nei primi otto anni di età del bambino i genitori, lavoratori dipendenti, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro, anche contemporaneamente:

  • la madre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi;
  •  il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi;

Le astensioni dal lavoro, se utilizzate da entrambi i genitori, non possono superare il limite complessivo di 11 mesi. il genitore solo può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 10 mesi;
N.B. Il genitore, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a dare un preavviso di almeno 15 giorni al datore di lavoro.
Attenzione: in riferimento ai riposi giornalieri del padre si precisa che:
Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, bensì, lavoratrice autonoma o casalinga. In quest’ultimo caso deve essere dimostrata l’impossibilità della madre di dedicarsi alla cura del neonato.

LAVORATORI AUTONOMI 

Le lavoratrici autonome possono astenersi dal lavoro per 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. Ai padri lavoratori autonomi non è riconosciuto il diritto al congedo parentale.

LAVORATORI PARASUBORDINATI

A partire dal 1° gennaio 2007, le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati, che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono astenersi dal lavoro per 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. Durante i periodi di congedo parentale viene corrisposta al genitore, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 30% della retribuzione. La durata è fino ai 3 anni di vita del bambino (oppure, in caso di adozione e affidamento, fino a 3 anni dall’ingresso in famiglia),l’indennità del 30% spetta per un periodo massimo complessivo, tra i genitori, di 6 mesi. In caso di superamento dei 6 mesi, e fino all’ottavo anno di vita del bambino, l’indennità spetta solo se il reddito annuo del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento.

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