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730

 Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati e permette di ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione.

 

730 novità 2019

Trasporti : detrazione irpef del 19% per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico fino a un massimo di 250 euro;
Casa: detrazione 36% fino a un massimo di 5.000 euro per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private (bonus verde); detrazione del 19% sui premi perassicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi
Studenti con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell’apprendimento): detrazione di importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti utili all’apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Erogazioni a favore di Onlus, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato: detrazione per un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per  le erogazioni liberali in denaro o in natura a  favore  degli enti  del  Terzo settore non commerciali..

APPROFONDIMENTO

setteIl 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga. Molto spesso si presenta il 730 perché “conviene”e si hanno spese detraibili o deducibili (dalle spese sanitarie agli interessi del mutuo o i vari bonus casa), va ricordato che gli unici contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale o altri fabbricati non locati (quelli esenti imu), da lavoro dipendente e da pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta, redditi soggetti ad imposta sostituiva con esclusione della cedolare secca (es interessi sui Bot) o ritenuta alla fonte (interessi cui conti correnti). Ma attenzione: la dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Chi ad esempio nel’anno precedente ha percepito l’indennità di disoccupazione, oppure chi lavora come colf/badante, fa bene a verificare la corretta applicazione delle detrazioni applicate presentando la dichiarazione. Anche chi al momento della presentazione non ha un sostituto d’mposta può fare il 730, in caso di credito il rimborso verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate, in caso di debito si pagherà con F24.

CHI PUO’ PRESENTARE IL MODELLO 730:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità, etc.); soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa Cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, etc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili; tutti i lavoratori dipendenti che non hanno più un sostituto d’imposta, come ad esempio quelli che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, possono presentare il 730.

Il contribuente potrà pagare l’importo utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o utilizzare un bollettino postale o bancario. Mentre il credito sarà rimborsato in pochi mesi direttamente dall’amministrazione finanziaria sul conto corrente indicato. ​L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nel’ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.​

VANTAGGI PER IL CONTRIBUENTE:

L’adempimento di tutti gli obblighi di dichiarazione mediante l’ incarico al CAF; ‘apposizione da parte del CAF del visto di conformità sulla propria dichiarazione dei redditi; In caso di rilevazione di errori l’Agenzia delle Entrate invierà al CAF, in quanto responsabile del controllo, la richiesta di versamento della maggior imposta accertata, sanzioni ed interessi esonerando il contribuente da qualsiasi responsabilità;il rimborso o l’addebito dell’imposta IRPEF avviene direttamente in busta paga (o col cedolino della pensione) nel mese di luglio / agosto.

COSA SI PUO’ DICHIARARE COL MODELLO 730:

  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.​

SCADENZE RELATIVE AL MODELLO 730:

ENTRO IL 30 MAGGIO
Il contribuente può presentare al CAF la dichiarazione Mod. 730, la scheda delladestinazione dell’8 e del 2 per mille dell’IRPEF (Mod. 730-1) e la copia della documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. Il CAF verifica la documentazione consegnata ed elabora la dichiarazione verificando i dati inseriti “nel precompilato” gestito dall’Agenzia delle Entrate, effettua il calcolo delle impostee consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Il CAF trasmette all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

A PARTIRE DAL MESE DI AGOSTO
Il contribuente riceve gli emolumenti o la rata di pensione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti viene trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, verranno trattenute dagli emolumenti o rate di pensione nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte ovvero degli importi rateizzati, la parte residua maggiorata dello 0,4% per interessi (nell’ ipotesi di incapienza), verrà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
Attenzione: Il sostituto d’imposta rimborsa il “conguaglio a credito Irpef” fino a capienza dell’imposta che versa allo Stato.

​ENTRO IL 30 SETTEMBRE
Il contribuente può comunicare al proprio sostituto d’imposta di voler pagare in misura inferiore quanto dovuto come secondo o unico acconto irpef (trattenuta prevista nel mese di novembre).

ENTRO IL 25 OTTOBRE
Il contribuente può presentare al CAF richiesta di “integrazione” di un modello 730 già inviato anche senza il tramite del Caf.

ENTRO IL 10 NOVEMBRE
Il CAF consegna il 730 integrativo elaborato e lo invia telematicamente all’Agenzia dell’Entrate

NOVEMBRE
Il contribuente riceve gli emolumenti o la rata di pensione con le trattenute delle somme dovute a titolo di secondo o unico acconto per l’Irpef risultanti dal Mod. 730.

DICEMBRE
Il contribuente riceve su busta paga o rateo pensione, il credito quantificato con l’elaborazione del modello 730 integrativo.

Modello 730 integrativo
Se si riscontrano errori e/o omissioni oltre il termine di presentazione della dichiarazione, il contribuente può procedere alla correzione con la presentazione del Modello 730 integrativo, entro il 25 ottobre : per un errore od una omissione che comporta un maggior credito od un minor debito d’imposta o un imposta invariata (ad esempio oneri detraibili o deducibili non considerati, ritenute non scomputate, detrazioni d’imposta spettanti ma non riconosciute, correzioni di dati, che non modificano la liquidazione delle imposte ma non riguardano i dati del sostituto d’imposta); per la non corretta indicazione dei dati relativi al Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate dal Modello 730 originario e quindi non fa venire meno l’obbligo al Sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi d’imposta o trattenere le somme dovute in base al Modello 730-4.Presentazione di un Modello Unico correttivo nei termini o integrativo.
Il Modello Unico può essere presentato entro le scadenze previste per l'anno in corso (dichiarazione correttiva nei termini). Nel caso in cui si riscontri l’errore commesso oltre il termine di presentazione, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione mediante un Modello Unico integrativo. Qualora gli errori od omissioni corretti con il Modello Unico comportino un minore credito o un maggiore debito d’imposta (ad esempio l’omessa o parziale indicazione di un reddito), il contribuente dovrà provvedere ai conseguenti maggiori versamenti d’imposta. Egli potrà avvalersi de”Ravvedimento operoso”.

ESONERO DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730:

Sono esonerati dal’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico) i contribuenti che hanno posseduto:

  • solo redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;
  • solo redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da un unico datore di lavoro che effettua le ritenute d’acconto, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;
  • solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, più eventuali redditi di fabbricati derivati dal possesso dell’abitazione principale;
  • reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 8.000 euro, se deriva da reddito di lavoro dipendente per un periodo non inferiore a 365 giorni;
  • reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.500 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni + altre tipologie di reddito, + 185,92 euro per i redditi di terreni. Tale soglia potrebbe aumentare a 7.750 europer effetto della Nuova Manovra.
  • reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 7.750 euro, se deriva da reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni, e un’età non inferiore a 75 anni. Tale soglia di esenzione IRPEF nel 2016 o 2017 potrebbe aumentare a
    8mila per effetto della Legge di Stabilità 2016;
  • reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale: non superiore a 4.800 euro, se redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • solo redditi derivati da terreni e/o fabbricati: se non superiore a 500 euro;
  • solo redditi esenti: come rendite Inail per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, le pensioni, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, i sussidi a favore degli hanseniani, le pensioni sociali, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito con esclusione dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli, fino all’importo di 7.500 euro;
  • solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta: come per esempio i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all’importo di 28.158,28 euro, gli interessi sui conti correnti bancari o postali;
  • solo redditi soggetti a imposta sostitutiva come gli interessi sui Bot o su altri titoli di Stato.

 

ALIQUOTE FISCALI:

Per il solo periodo d’imposta 2024, si prevede una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:

  • 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

In precedenza gli scaglioni di reddito e le rispettive aliquote erano :

fino a 15.000 23% sull’ntero importo;
da 15.001 a 28.000
3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00;
da 28.001 a 55.000
6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00;
da 55.001 a 75.000
17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00;
oltre 75.000
25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00.

CALCOLO IRPEF E DETERMINAZIONE DELLE TASSE

Sintetizzando le aliquote irpef sono le percentuali che, applicate al reddito imponibile, determinano l’imposta dovuta. Per arrivare all’imponibile si dovrà prendere la somma delle 6 categorie di reddito disciplinate dal Tuir che sono rispettivamente:

  • Reddito da lavoro dipendente e assimilati;
  • Reddito da lavoro autonomo ed esercenti arti o professioni (professionisti);
  • Reddito di impresa (derivanti dai frutti di azioni, dividendi, ecc)
  • Redditi fondiari (da immobili, terreni, fabbricati);
  • Reddito di capitali (da utilizzo ed impiego di capitale finanziario, ecc);
  • redditi diversi (categoria residuale).

Dalla somma non dovranno essere considerate eventuali tipologie di reddito che hanno subito la tassazione alla fonte a titolo di imposta (per esempio alcune tipologie di redditi di capitali).

DEDUZIONI DALL’IRPEF E DETRAZIONI IRPEF

Per ognuna di queste tipologie di reddito si dovranno sottrarre inoltre le deduzioni irpef che andranno ad abbattere il reddito imponibile (ossia prima dell’imposta) o eventuali norme che esentano parte di una tipologia dal reddito e che non faranno concorrere per l’intera somma questa o quella voce alla sommatoria delle voci che alimentano il reddito imponibile. Una volta determinate le deduzioni (che come capacità di abbattere le tasse e imposte da pagare sono minori perchè intervengono sull’ imponibile e non direttamente sul netto) sarà il turno delle detrazioni Irpef di imposta che invece sono voci, che abbattono direttamente l’imposta irpef dovuta, dopo aver applicato le aliquote. Una volta abbattuta l’imposta irpef delle detrazioni dovrete ancora abbattere le ritenute d’acconto nel corso del periodo di imposta da parte per esempio del vostro datore di lavoro nel caso di reddito di lavoro dipendente, oppure dal vostro cliente nel caso di reddito di lavoro autonomo, oppure dalla banca o intermediario finanziario nel caso di redditi di capitali. E una volta determinata l’imposta dovuta dovrete scorporare gli acconti Irpef versati nel corso del periodo d’imposta.

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