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CONSULENZE PROFESSIONALI

Successioni

 La successione ereditaria comporta il trasferimento del patrimonio ereditario dal soggetto defunto ai suoi successori. Per patrimonio ereditario si intende l’insieme dei rapporti patrimoniali trasmissibili che fanno capo al defunto alla sua morte. 

APPROFONDIMENTO

Con la successione a causa di morte un soggetto subentra ad un altro soggetto in una o più situazioni giuridiche che non si estinguono con la morte.Dal punto di vista dei beni che ne sono oggetto, la successione può essere di due tipi:

  • successione testamentaria: quando è regolata da un testamento
  • successione legittima in mancanza di un testamento, la successione è regolata dalla legge.
  1. Nel caso esista un testamento, ma non disciplini l’intera successione, la stessa sarà in parte testamentaria e in parte legittima.
    A taluni soggetti, quali il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità. Questo diritto alla quota di legittima configura un limite all’autonomia testamentaria e s’inquadra nell’ambito della cosiddetta successione necessaria. Esistono due tipi di successione:
    – testamentaria, quando è regolata da un testamento
     – legittima quando è disciplinata esclusivamente dalla legge. In ogni caso il nostro ordinamento stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta di diritto ai parenti più stretti. Grazie alla sua preparazione specifica in materia, l’intervento del notaio è di estrema importanza per compiere le scelte più adeguate alle proprie esigenze e tutti i passaggi per una successione sicura. La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
    1.  gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali
  2.  i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari 
  3.  gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
  4.  gli amministratori dell’eredità
  5.  i curatori delle eredità giacenti
  6. gli esecutori testamentari
  7.  i trustee.
    Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola. Contribuenti esonerati. Non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie. La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
PER ACQUISIRE L’EREDITA’ OCCORRE ACCETTARLA.

L’accettazione (che non può riguardare solo una parte dell’eredità) può essere espressa con un ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo ove il defunto aveva l’ultimo domicilio (e, in caso di eredi minori o incapaci, occorre anche l’autorizzazione del giudice) oppure tacita, cioè desumibile da un comportamento che manifesti la volontà di accettare (per esempio con il trasferimento della residenza nella casa ricevuta in eredità). Se l’erede accetta, subentra al defunto anche nei debiti. Per questo motivo la legge prevede, con le medesime formalità richieste per l’accettazione espressa, la possibilità di: rinunciare all’eredità, cioè di rifiutarla (con la conseguenza, però, che saranno chiamati all’eredità i discendenti); di accettare con beneficio di inventario (obbligatorio in caso di eredi minori, incapaci, o di persone giuridiche), in modo da non rispondere dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti del valore di quanto ricevuto in eredità.Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).
Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione – convenzionato con l’Agenzia delle Entrate – e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente. Se la nuova dichiarazione di successione viene presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può avvenire anche con il modello F24 o con addebito in conto corrente. In quest’ultimo caso occorre compilare preventivamente questo modello – pdf da consegnare all’ufficio. Il versamento del’imposta di successione L’imposta di successione liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità: almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. La decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, cioè: insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni. Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.

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