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PATRONATO

Bonus asilo nido

 Il Bonus Asilo Nido è stato istituito come rimborso spese per il pagamento di asili nido pubblici che privati, e che copre inoltre il costo dell’assistenza domiciliare per i bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

 

APPROFONDIMENTO

I figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.500 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato entro il 31/12.
Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo di 1.000 euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 90,91 euro direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata.
Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga il bonus di 1.000 euro in un’unica soluzione
direttamente al genitore richiedente.
Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal
richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta pepagata con IBAN).
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello
SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre
domande.

DECADENZA

Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità
l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:
perdita della cittadinanza;
decesso del genitore richiedente;                                                                                                    decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;                                                        affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

REQUISITI

La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016 in possesso dei seguenti requisiti (circolare INPS 22 maggio 2017, n. 88):
cittadinanza italiana;
cittadinanza UE;
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea (art.
17, d.lgs. 30/2007);
status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
residenza in Italia;
relativamente al contributo asilo nido, il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del
pagamento della retta;
relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016.
In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento.
È importante che le ricevute riportino sia il codice fiscale del richiedente che quello del minore.
Minore iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere da settembre 2017 (anno scolastico
2017/2018).
In tale ipotesi la presentazione della domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza, oppure dell’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino, nel caso in cui si tratti di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto all’inizio della frequenza. In tale caso dovrà essere allegata idonea documentazione che dimostri l’inserimento del minore in graduatoria e la previsione del pagamento differito.
In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento.
È importante che le ricevute riportino sia il codice fiscale del richiedente che quello del minore.
In entrambe le fattispecie evidenziate, la prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita
tramite ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.
Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza,
dovrà essere allegata in relazione a ogni mese a cui si riferisce. Ad esempio una fattura, relativa al pagamento del periodo di frequenza gennaio -marzo, dovrà essere allegata, per poter ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell’intervallo, sia per il mese di gennaio, sia per il mese di febbraio che per il mese di marzo.
Nell’ipotesi in cui il richiedente intenda accedere al bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. In tale ipotesi l’Istituto erogherà il bonus in un’unica soluzione.

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