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ASSISTENZA SINDACALE

Conciliazione sindacale in materia di lavoro

Qualora datore di lavoro e lavoratore intendono comporre una controversia di lavoro tra di loro insorta, possono scegliere di esprimere il tentativo di conciliazione in sede sindacale anzichè adire la commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro.

APPROFONDIMENTO

 Mettere fine a una lite, o comunque ad una minacciata lite, fra lavoratore e datore di lavoro con una transazione economica. È questo, in estrema sintesi, il significato della conciliazione sindacale.Il lavoratore rinuncia a rivendicare un certo diritto e accetta di “fare la pace” in cambio di un risarcimento monetario. Nella maggior parte dei casi la conciliazione sfocia in un contratto di transazione (ex art. 1965 del codice civile). Ma dal punto di vista procedurale, nello specifico la conciliazione sindacale indica un procedimento «attraverso il quale le parti, con l’assistenza del soggetto conciliatore, cercano di raggiungere la soluzione della controversia». Proprio la presenza di un terzo, il conciliatore, caratterizza la conciliazione che diventa sindacale quando questa figura è stata designata dall’ organizzazione sindacale di appartenenza del lavoratore, o quando viene conferito esplicito mandato al rappresentante sindacale di una O.S. regolarmente abilitato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, alla sottoscrizione di tali accordi sindacali. La normativa vigente, ex art. 411 c.p.c., come modificato dalla legge 533/73 e successive integrazioni, nell ’intento di velocizzare le definizioni amichevoli delle controversie tra datore e lavoratore, in materia di lavoro, riconosce ai verbali così redatti, gli stessi poteri e la medesima efficacia che la legge attribuisce a quelli sottoscritti presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (non impugnabilità ex art.2113 c.c.).

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