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ASSISTENZA SINDACALE

Locazione a “canone concordato”

 I contratti di affitto a canone concordato prevedono una durata minima di tre anni, e sono rinnovati in maniera automatica per altri due alla scadenza. Questa modalità viene definita concordata in quanto l’importo del canone viene stabilito sulla base degli indicatori dell’Accordo Territoriale.

APPROFONDIMENTO

Affitto a canone concordato con cedolare secca al 10%

E’ un regime di tassazione agevolato per immobili locati con contratti a canone concordato. È giusto precisare fin da subito che la cedolare secca sugli affitti interessa la tassazione del reddito fondiario delle persone fisiche proprietarie di immobili, ovvero titolari di diritti reali di godimento su unità immobiliari locate ad uso abitativo. Non si può dunque fruire della cedolare secca per l’affitto di immobili che non siano destinati all’uso abitativo, pertanto non rientrano nel regime agevolato al 10% della cedolare secca gli affitti commerciali di negozi e uffici. Tale regime di tassazione agevolato può essere utilizzato esclusivamente per affitti a canone concordato determinato secondo gli accordi territoriali siglati dai comuni e dalle  associazioni di categoria, sindacati dei proprietari e degli inquilini. Da pochi mesi, il contratto a canone concordato è  stato esteso a tutti i Comuni d’Italia.

La durata più comune di questa tipologia di contratti è la seguente:

 

Per accedere alle agevolazioni e in previsione delle verifiche fiscali sugli affitti concordati è obbligatoria “l’attestazione di rispondenza” rilasciata da una associazione sindacale della proprietà edilizia o degli inquilini proprio per confermare la correttezza del calcolo del canone concordato, “e del rispetto dei criteri e dei parametri previsti dall’accordo territoriale vigente”. Dalla lettura della disposizione emerge che:

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