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 L’ISEE e L’ISE sono i due indicatori utilizzati dall’INPS e dagli altri Enti erogatori per verificare se spettano le agevolazioni richieste tramite la presentazione della DSU, relative a prestazioni sociali ed assistenziali ed ai servizi di pubblicità utilità.

ISEE novità 2022

Con l’introduzione dell’Assegno Unico, oltre 9 milioni di famiglie con figli a carico fino a 21 anni di età, da gennaio potranno richiedere l’ISEE 2022 al fine di presentare la domanda per l’assegno unico il cui beneficio è previsto dal mese di marzo. Per ciascun figlio minorenne a carico dei genitori è previsto un importo pari a 175 euro mensili (85 per i maggiorenni), che spettano in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riducono gradualmente al crescere del valore Isee fino a 50 euro con un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o se l’ISEE non viene presentato

APPROFONDIMENTO

Oggi le famiglie hanno a disposizione numerose opportunità per migliorare il loro bilancio familiare attraverso il riconoscimento del diritto a godere di prestazioni sociali agevolate. L’accesso a queste prestazioni è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia. L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è lo strumento che verrà adottato da molti enti pubblici e privati per valutare la situazione economica delle famiglie che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata (prestazione o riduzione del costo del servizio). Chi è già beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito come ad esempio il reddito o pensione di cittadinanza, deve presentare l’ISEE entro fine gennaio per confermare di avere i requisiti per continuare a godere del beneficio. Per ottenere l’assistenza necessaria alla compilazione della dichiarazione e delle domande da presentare agli Enti erogatori delle prestazioni è possibile rivolgersi ad un qualsiasi ufficio del CAF su tutto il territorio nazionale che gratuitamente potrà assistervi nella compilazione della dichiarazione utile ad ottenere l’ISEE, e in base al valore potrà indicarvi a quali agevolazioni e bonus potete avere accesso. Tra le prestazioni sociali agevolate collegate all’ISEE, ci sono:

  • l’erogazione del’assegno di maternità;
  • l’erogazione del’assegno per il nucleo familiare;
  • asili nido e altri servizi per l’infanzia, bonus bebé;
  • prestazioni scolastiche (mensa, trasporto, libri di testo, borse di studio ecc.);
  • agevolazioni per le tasse universitarie;
  • servizi socio sanitari domiciliari;
  • agevolazioni per servizi di pubblica utilità (sconti su bollette di luce, gas, acqua);
  • conto corrente a zero spese

Per quanto riguarda l’Isee Università, questa è la certificazione che gli studenti devono presentare quando si iscrivono all’anno accademico per calcolare il pagamento delle tasse universitarie in base alla propria capacità contributiva. Le università suddividono infatti gli studenti in fasce, a ognuna delle quali corrisponde un importo specifico delle tasse. Il documento è necessario anche in fase di richiesta di borse di studio. Se non si presenta l’attestazione Isee, l’università applicherà l’aliquota massima, quindi chi non deve richiedere agevolazioni non è tenuto a presentare nulla. Rispetto alla definizione del nucleo familiare, ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente è considerato autonomo si verificano due condizioni e cioè se:

• lo studente è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro: si deve pertanto verificare se la residenza dello studente è da almeno due anni diversa da quella dei suoi genitori (o più in generale della sua famiglia di origine) e comunque che tale residenza diversa non sia in immobile di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare originario;
• lo studente presenta un’adeguata capacità di reddito: per valutare l’adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione; al momento in cui si scrive la soglia è fissata in 6.500,00 euro, come previsto dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001. L’adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l’adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario. Se si verificano entrambe le condizioni, lo studente è considerato autonomo e non è necessario inserire ulteriori dati. Lo studente, invece, non è considerato autonomo al fine della richiesta di prestazioni del diritto allo studio universitario nel caso in cui nessuna delle suddette condizioni si sia verificata o se ne sia verificata solo una. In tal caso, lo studente, pur non avendo incluso i genitori nel nucleo familiare per l’Isee ordinario, è da considerarsi come parte del nucleo familiare di essi; cioè è come se, ai fini delle prestazioni per il diritto allo studio universitario, venisse “attratto” nel nucleo della famiglia di origine.

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